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Venerdì, 29 Ottobre 2021 09:09

DISPOSIZIONI PER IL CONFERIMENTO DEGLI SFALCI DEL VERDE

In linea con le nuove disposizioni contenute nella circolare del MITE (Ministero della Transizione Energetica) n. 51657 del 14.05.2021, ricordiamo che sono cambiate le modalità di conferimento presso i Centri di Raccolta.
Nella normativa viene infatti sancito il divieto di conferimento del rifiuto vegetale prodotto da imprese in attività presso terzi che, per la normativa vigente, è classificato come rifiuto speciale.
Il conferimento presso il Centro di raccolta può avvenire solo da parte di privati cittadini o da imprese incaricate dal Comune della manutenzione del verde pubblico.”

 

Estratto della circolare.

Riguardo al rifiuto verde occorre distinguere tre ipotesi:

  1. materiali prodotti nell’ambito di una attività di manutenzione del verde pubblico che integrano la definizione di rifiuto e per i quali non ricorrono le condizioni previste dagli articoli 185 e 184-bis: In tale ipotesi i residui devono essere qualificati come rifiuti urbani ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera b-ter, punto 5;
  2. materiali prodotti nell’ambito di una attività di manutenzione del verde privato posta in essere da una impresa, che integrano la definizione di rifiuto e per i quali non ricorrono le condizioni previste dagli articoli 185 e 184-bis: in tale ipotesi i rifiuti devono essere qualificati come rifiuti speciali, non risultando l’attività in questione ricompresa tra quelle individuate nell’allegato L-quinquies;
  3. materiali prodotti nell’ambito di una attività di manutenzione del verde privato “fai da te”, posta in essere da privati: in tale ipotesi i residui devono essere qualificati come rifiuti urbani ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera b-ter, punto 1.

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