L'art. 9 della legge
13/1989 precisa che sono finanziabili le opere direttamente
finalizzate al superamento delle barriere architettoniche in
edifici già esistenti alla data del 26 gennaio 1989. Si deve
trattare di edifici nei quali, alla data di presentazione della
domanda di contributo, non sia già avvenuto l'inizio dei lavori.
I contributi possono essere concessi anche per opere da
realizzare in edifici adibiti a centri o istituti residenziali
per l'assistenza agli handicappati, anche se non privati; in
questo caso, però, si dovrà dimostrare in concreto che non è
possibile rimuovere in altro modo gli ostacoli.
Il contributo economico è concesso proporzionalmente in base
alla spesa da sostenere
A chi si rivolge
I portatori di
menomazioni o limitazioni funzionali permanenti; ivi compresa la
cecità, ovvero relative alla deambulazione e alla mobilità;
nonché coloro che hanno a carico i citati soggetti o il
condominio ove risiedono le suddette categorie di beneficiari
Dove inoltrare la richiesta
La domanda per la
concessione dei contributi va presentata in carta da bollo dal
portatore di handicap (ovvero da chi ne esercita la tutela o la
potestà) al Sindaco del Comune di residenza
Quando inoltrare la richiesta
Entro il 01 marzo di
ciascun anno
Documentazione da allegare
- certificato in
carta libera attestante l'handicap;
nel caso il richiedente sia portatore di handicap riconosciuto
invalido totale, deve allegare la certificazione rilasciata
dall'ASL competente, attestante la patologia e le concrete
difficoltà di movimento;
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, dal quale
risultino l'ubicazione della propria abitazione, nonché le
difficoltà di accesso;
- preventivo delle opere relativo agli interventi da realizzare