Area di appartenenza:
- Area Amministrativa
Assessore di riferimento:
- Carlo Bottani (Sindaco)
Responsabile d'Area:
- Valentina Scipioni
Personale:
- Lazzarini Manuela - Istruttore Amministrativo
- Moretti Giovanna - Istruttore Amministrativo
- Mirone Lucrezia - Istruttore Amministrativo
Tel: 0376 358001 - selezionare 2
Orari di apertura al pubblico:
L'ufficio riceve SOLO SU APPUNTAMENTO
LUNEDI' - dalle ore 08.30 alle ore 12.30 su appuntamento
MARTEDI' - dalle ore 08.30 alle ore 12.30 su appuntamento
MERCOLEDI' CHIUSO
GIOVEDI' - dalle ore 08.30 alle ore 12.30 su appuntamento
VENERDI' - dalle ore 08.30 alle ore 12.30 su appuntamento
SABATO - dalle ore 08.00 alle ore 12.00 su appuntamento
- DAT (Disposizioni Anticipate di Trattamento) - ogni secondo lunedì del mese
- Carte d’Identità Elettroniche (C.I.E.) - tel. diretto 0376 358083 per appuntamento
- Pratica di Cittadinanza Iure Sanguinis - ogni primo mercoledì del mese
- Pratiche di cambi di Residenza per cittadini extracomunitari e comunitari
- Pratiche per pubblicazioni di matrimonio, divorzi e separazioni
Indicazione dei procedimenti / servizi
Certificati di competenza dell’ Ufficio di Stato Civile
L’Ufficio di Stato Civile rilascia estratti per copia integrale e per riassunto ed i certificati desumibili dai registri di nascita, matrimonio cittadinanza e morte.
Tutti i certificati di stato civile sono rilasciati in esenzione dal bollo. Validità: i certificati attestanti stati, qualità personali e fatti non soggetti a modificazione hanno validità illimitata. Le restanti certificazioni hanno validità di sei mesi dalla data di rilascio. I certificati di stato civile sono ammessi dalle pubbliche amministrazioni nonché dai gestori o esercenti di pubblici servizi anche oltre il termine di validità nel caso in cui l’interessato dichiari, in fondo al documento che le informazioni contenute nel certificato stesso non hanno subito variazioni dalla data di rilascio.
Tempi di rilascio:
il rilascio degli estratti per riassunto e dei certificati è immediato.
- Atti di Stato Civile
- Denuncia di nascita
- Denuncia di morte
- Richiesta pubblicazioni matrimonio
- Matrimoni Civili
- Regime patrimoniale tra i coniugi
- Istanze concessione cittadinanza italiana
- Trascrizione decreti concessione cittadinanza italiana
DENUNCIA DI NASCITA
Per dichiarare una nascita occorre recarsi, entro 10 giorni dall' evento, all' Ufficio di stato civile del Comune di residenza dei genitori, o in quello del Comune in cui la nascita è avvenuta, muniti dell' attestazione di nascita, rilasciata da chi ha assistito al parto, di un documento di riconoscimento del dichiarante e del codice fiscale di entrambi i genitori. La dichiarazione di nascita può essere presentata anche allo stesso centro di nascita, nei tre giorni successivi all' evento. La dichiarazione di nascita è fatta dal padre o dalla madre o, in mancanza di essi, da un loro procuratore speciale. Nel caso in cui i genitori non siano tra loro sposati, ma intendano entrambi riconoscere il bambino, occorre la presenza del padre e della madre.
DENUNCIA DI MORTE
I decessi avvenuti al di fuori di un ospedale o di casa di cura devono essere dichiarati, entro 24 ore, all' Ufficiale di stato civile del comune in cui il decesso è avvenuto La dichiarazione può essere effettuata da uno dei congiunti o da una persona convivente con il defunto o da un loro delegato o, in mancanza, da persona informata del decesso.
Il dichiarante dovrà esibire la scheda ISTAT, compilata del medico curante ed il certificato necroscopico redatto dal medico necroscopo, per il rilascio di quest' ultimo ci si rivolge al Medico del Distretto Sanitario.
RICHIESTA PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO
La pubblicazione di matrimonio deve essere richiesta dai nubendi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza; se gli sposi risiedono in Comuni diversi è sufficiente presentarsi in un solo Comune da individuare a discrezione degli interessati, sarà poi l'Ufficiale di Stato Civile che provvederà a richiederla anche al Comune di residenza dell' altro sposo. Tutti i documenti necessari saranno richiesti d' ufficio con l'esclusione, nel caso di matrimonio celebrato secondo il rito cattolico o di altro rito ammesso, della richiesta di pubblicazione del parroco o del ministro di culto.
Lo straniero che intende contrarre matrimonio in Italia dovrà esibire il "nulla osta" al matrimonio rilasciato dalla competente autorità del paese d' origine, debitamente tradotto e legalizzato. La legalizzazione sarà effettuata dal Consolato Italiano, nel caso di certificato rilasciato nel paese d'origine, dalla Prefettura nel caso di rilascio da parte del Consolato straniero in Italia. La pubblicazione rimarrà affissa per 8 giorni consecutivi, il matrimonio potrà essere celebrato trascorsi tre giorni successivi alla pubblicazione.
Se il matrimonio non è celebrato nei centottanta giorni successivi, la pubblicazione si dà per non avvenuta.
REGIME PATRIMONIALE TRA CONIUGI
Gli sposi che intendono adottare per la loro famiglia il regime della separazione dei beni possono rendere la relativa dichiarazione contestualmente alla celebrazione del matrimonio, sia esso civile che religioso. Se non viene resa tale dichiarazione, si intende adottato il regime della comunione dei beni.
Successivamente alla celebrazione del matrimonio il regime patrimoniale della famiglia può essere modificato a mezzo atto notarile.
La scelta del regime patrimoniale adottata contestualmente alla celebrazione del matrimonio è esente da spese.
ISTANZE DI CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA
La domanda di concessione della cittadinanza italiana deve essere presentata al Ministero dell' Interno per il tramite dell' Ufficio territoriale del Governo di Mantova.
1) Concessione della Cittadinanza Italiana a cittadini starnieri coniugati con italiani (art. 5 L. 91 del 5 febbraio 1992)
Chi può fare la richiesta:
- lo straniero coniugato con un cittadino/a italiano/a e residente legalmente in Italia da almeno due anni dalla data del matrimonio, ovvero, se residente all'estero, dopo tre anni dalla data del matrimonio, purché al momento dell'adozione del decreto di cui all'articolo 7, comma1, non sia intervenuto lo scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista separazione legale. L'articolo 5, come modificato dalla nuova legge, prevede inoltre che i predetti termini siano ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi.
Cosa fare:
La domanda di cittadinanza va presentata alla Prefettura-U.T.G. del luogo di residenza debitamente compilata sull'apposito mod. A e vi va apposta una marca da bollo da 16,00 euro previo versamento del contributo di euro 250,00 mediante bollettino postale come da allegato1. Lo straniero che risiede all'estero, può presentare domanda, dopo tre anni di matrimonio, alla competente Autorità Consolare.
2) Concessione della Cittadinanza Italiana a cittadini starnieri residenti in Italia (art. 9 L. 91 del 5 febbraio 1992 )
Chi può fare la richiesta:
- lo straniero non comunitario che risiede legalmente da almeno 10 anni nel territorio italiano;
- il cittadino di uno Stato membro della Comunità Europea se risiede legalmente da almeno quattro anni nel territorio italiano;
- l'apolide e il rifugiato politico che risiede legalmente da almeno 5 anni nel territorio italiano;
- lo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, o che è nato nel territorio della Repubblica e, in entrambi i casi, vi risiede legalmente da almeno 3 anni;
- lo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano che risiede legalmente nel territorio italiano da almeno 5 anni successivamente all'adozione;
- lo straniero che ha prestato servizio, anche all'estero, per almeno 5 anni alle dipendenze dello Stato Italiano.
Cosa fare:
La domanda di cittadinanza va presentata alla Prefettura-U.T.G. del luogo di residenza debitamente compilata sull'apposito modello B e vi va apposta una marca da bollo da 16,00 euro previo versamento del contributo di euro 250,00 mediante bollettino postale come da allegato1.
Per Ulteriori Informazioni:
Prefettura di Mantova - www.prefettura.it/mantova
Ministero dell'Interno - www.interno.it
TRASCRIZIONE DECRETI DI CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA
Trascrizione decreti di concessione della cittadinanza italiana (sottopagina) I destinatari del decreto di concessione della cittadinanza italiana devono recarsi presso l' Ufficio di Stato Civile del Comune di residenza, entro sei mesi dalla data di notifica del decreto, per prestare il giuramento di fedeltà alla Repubblica Italiana e per richiedere la trascrizione del decreto stesso. Il decreto produce effetti dal giorno successivo allo svolgimento degli adempimenti indicati.
MATRIMONIO TRA UN CITTADINO ITALIANO E UNO STRANIERO
La legge n. 94 entrata in vigore il giorno 8 agosto 2009 ha integrato l’articolo 116 del Codice Civile.
Da questa data il cittadino straniero è tenuto a presentare all’ufficiale di Stato Civile un documento attestante che nulla osta al matrimonio, rilasciato dall’autorità competente del paese di origine in Italia (Consolato) e un documento attestante la regolarità del soggiorno del territorio italiano.
Tale condizione deve sussistere all’atto della pubblicazione e al momento della celebrazione del matrimonio. In assenza di questa condizione l’ufficiale di Stato Civile non può compiere gli atti richiesti.
La circolare n. 19 del Ministero dell’Interno ha chiarito che i documenti che attestano la regolarità del soggiorno sono:
permesso di soggiorno;
permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell’Unione
Per i soggiorni di breve durata non è richiesto il permesso di soggiorno qualora la durata del soggiorno stesso non sia superiore a tre mesi. In tali ipotesi la regolarità del soggiorno del nubendo può essere attestata dall'impronta del timbro Schengen apposto sul documento di viaggio dall'Autorità di frontiera o dalla copia della dichiarazione di presenza resa al Questore entro 8 giorni dall'ingresso, ovvero, dalla copia della dichiarazione resa ai sensi dell'art. 109 del R.D. n. 773/1931 ai gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive.
A) Per contrarre matrimonio lo straniero in attesa di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato dovrà esibire:
- il contratto di soggiorno stipulato presso lo Sportello unico per l'immigrazione;
- la domanda di rilascio del permesso di soggiorno presentata allo Sportello unico per l'immigrazione;
- la ricevuta rilasciata dall'ufficio postale attestante l'avvenuta presentazione della richiesta del permesso di soggiorno.
B) Per contrarre matrimonio lo straniero in attesa di rilascio del permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare dovrà esibire:
- il visto d'ingresso;
- la copia non autenticata del nulla osta rilasciato dallo Sportello unico dell'immigrazione;
- la ricevuta rilasciata dall'ufficio postale attestante l'avvenuta presentazione della richiesta del permesso di soggiorno.
C) Per contrarre matrimonio lo straniero in attesa del rinnovo del permesso di soggiorno dovrà esibire:
- la ricevuta della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno;
- il permesso da rinnovare, al fine di verificare che la presentazione dell'istanza sia avvenuta nei termini di legge.
Regolamenti di riferimento:
Regolamento comunale per Matrimoni Civili
Pubblicazioni di Matrimonio on line
La legge 18/06/2009 n. 69, nell'ambito della progressiva eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento dei documenti in forma cartacea, ha disposto che: a far data dal 1° gennaio 2010 gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici. Il Consiglio dei Ministri in data 17/12/2009 ha prorogato tuttavia per sei mesi la pubblicazione degli atti in forma cartacea; pertanto la pubblicazione matrimoniale on-line decorrerà dal 1° luglio 2010 . L'art. 2 comma 5 della nuova legge 25/2010 ha ulteriormente prorogato tale decorrenza; attualmente essa è il 1° gennaio 2011.
pubblicazioni on line
Normativa di riferimento:
D.P.R. 03.11.2000, n. 396
"Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello Stato Civile, a norma dell’articolo 2, comma 12, della Legge 15 maggio 1997, n. 127"
Legge 5 febbraio 1992, n. 91
"Nuove norme sulla cittadinanza"
Circolare Ministero dell’Interno 8 aprile 1991, n. K28.1
"Riconoscimento del possesso dello status civitatis italiano ai cittadini stranieri di ceppo italiano"
DPR 12 ottobre 1993, n. 572
"Regolamento di esecuzione della legge 5 febbraio 1992, n. 91 recante nuove norme sulla cittadinanza"